Informativa
sulla presentazione e gestione dei reclami
Cos’è un reclamo?
Il reclamo è una dichiarazione di insoddisfazione espressa in forma
scritta nei confronti di un’impresa di assicurazione, di un
intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell’elenco
annesso, relativamente a un contratto o a un servizio assicurativo.
Non sono reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le
richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Come gestisce i reclami la nostra Agenzia ?
L’agente trasmette senza ritardo all’impresa di assicurazione
interessata i reclami ricevuti relativi al comportamento proprio o di
un dipendente o collaboratore, dandone contestuale notizia al
reclamante, fermo restando che tali reclami possono essere inviati
direttamente all’impresa interessata, la quale è il soggetto
competente alla gestione di essi.
La normativa di riferimento per la gestione dei reclami è il
Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 e successive modifiche e
integrazioni, a cui si aggiungono le ulteriori e specifiche
previsioni contenute nell’apposita Politica adottata
dall’intermediario.
A chi sono rivolti i reclami?
Fermo restando il diritto di rivolgersi l’Autorità Giudiziaria, il
contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato hanno la
facoltà di inoltrare reclamo:
● direttamente alla Fasce e Boggia Assicurazioni sas se il reclamo
riguarda comportamenti di quest’ultimo o dei propri
addetti/collaboratori;
● all’impresa di assicurazione che ha emesso il prodotto
assicurativo, se il reclamo viene presentato a causa di comportamenti
tenuti dall’impresa oppure la vertenza riguarda il contratto stesso
o la gestione del rapporto contrattuale.
Quali sono gli altri sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie?
Il contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato
possono avvalersi anche di altri sistemi di risoluzione delle
controversie previsti dall’ordinamento e indicati nel DIP
aggiuntivo relativo al contratto sottoscritto a seconda della
tipologia di prodotto assicurativo, quali a titolo esemplificativo:
a) la procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010, n.
28;
b) la stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita ai
sensi del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con
modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162;
c) la procedura di conciliazione per sinistri r.c. auto con richiesta
di risarcimento fino a 15.000,00 Euro prevista dall’accordo tra
ANIA e le Associazioni dei Consumatori e l’arbitrato.
Si segnala che le procedure indicate ai punti a) e b) costituiscono
anche condizione di procedibilità dell’eventuale giudizio che il
contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato
intendessero promuovere innanzi all’Autorità Giudiziaria.
Presentazione del reclamo all’Intermediario: competenza,
modalità e recapiti
Ai sensi del Regolamento Isvap 24/2008 e s.m.i., l’Intermediario è
competente sui reclami:
● di sua pertinenza;
● riguardanti i comportamenti dei suoi dipendenti e collaboratori;
● relativi ai comportamenti degli intermediari collaboratori con
cui ha stipulato accordi di collaborazione orizzontale (ai sensi
articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221), nel caso in cui
l’Intermediario intrattiene un rapporto diretto con l’impresa di
assicurazione (operando come intermediario collocatore del rischio) e
gli intermediari collaboratori entrano in contatto con la clientela
(agendo come intermediari proponenti).
Recapiti
Il reclamo può essere inviato direttamente all’Intermediario nelle
modalità di seguito indicate e ai rispettivi recapiti:
● posta ordinaria o raccomandata:
Fasce e Boggia Assicurazioni sas
Via Cantore 8h/24
16149 Genova
● posta Elettronica: fba@fasceboggiaassicurazioni.it
● posta Elettronica Certificata: fasceboggiaassicurazioni@pec.it
Per facilitare la gestione del reclamo da parte dell’Intermediario,
si chiede che esso presenti i seguenti contenuti:
● nome, cognome e indirizzo del reclamante, con eventuale
indicazione del recapito telefonico e dell’indirizzo mail;
● indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta
l’operato;
● sintetica descrizione delle ragioni del reclamo;
● documentazione utile per descrivere le circostanze da cui deriva
il reclamo.
Entro quanto tempo l’intermediario deve fornire risposta al
reclamo?
L’Intermediario è tenuto a dare risposta scritta al reclamo entro
i termini previsti dalla legge (45 giorni dalla data in cui viene
ricevuto) in modo semplice, chiaro e lineare.
Presentazione del reclamo alle imprese di assicurazione
Se il reclamo ha per oggetto le caratteristiche del contratto o
comportamenti attribuibili all’impresa di assicurazioni emittente,
il reclamo può essere presentato direttamente a quest’ultima
secondo le modalità e ai recapiti indicati nel DIP aggiuntivo
relativo al contratto sottoscritto. Se l’Intermediario riceve un
reclamo di competenza dell’impresa di assicurazione, lo trasmette
senza ritardo all’impresa interessata, dandone contestuale notizia
al reclamante.
Presentazione del reclamo all’Autorità di Vigilanza - Ivass
Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o
in caso di assenza di riscontro da parte dell’Intermediario o
dell’impresa entro il termine di legge il contraente, l’assicurato,
il beneficiario e il danneggiato hanno la possibilità di rivolgersi
all’IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, via Del Quirinale n. 21
– 00187 Roma (Fax : 0642133206; Pec: ivass@pec.ivass.it) allegando
la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o
dall’impresa che ha emesso il prodotto assicurativo. Ai fini della
presentazione del reclamo ad IVASS potrà consultare il modello
predisposto dalla stessa e reperibile sul sito internet www.ivass.it.